DECRETO 31 marzo 2008
Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero,
ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91.
(G.U. Serie Generale n. 97 del 24 aprile 2008)
Art. 6.
Proseguimento cure
1. A trapianto di organo eseguito in assistenza diretta o indiretta
secondo le procedure del presente decreto, la richiesta di ulteriori
prestazioni sanitarie nel Centro estero per controlli o terapie
connesse al trapianto, e' oggetto di una nuova autorizzazione
rilasciata dal Centro regionale trapianti. L'autorizzazione non puo'
essere negata per la visita di controllo annuale connessa al
trapianto.
2. In caso di rilascio dell'autorizzazione, il Centro regionale
trapianti e' tenuto a darne comunicazione all'Azienda sanitaria
locale di residenza dell'assistito, per consentire l'avvio delle
procedure nelle forme previste agli articoli 3 o 4 del presente
decreto. L'Azienda sanitaria locale di residenza e' tenuta a fornire
alla regione, e questa al Ministero della salute, i dati concernenti
questo tipo di autorizzazione per le finalita' e secondo le modalita'
previste dall'art. 3, comma 6.
3. In caso di complicanze post-trapianto all'estero, si applicano
le disposizioni dell'art. 5, comma 3.
4. Il Centro regionale trapianti, qualora ritenga che le
prestazioni sanitarie di cui al comma 1 possano essere effettuate in
Italia, in una struttura accreditata, pubblica o privata, indica
entro trenta giorni il luogo di cura adeguato al programma
terapeutico e verifica se i tempi di attesa sono compatibili con lo
stato di salute dell'assistito.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
proseguimento di cure collegate ai trapianti autorizzati gia'
effettuati e' oggetto di nuova autorizzazione, nelle forme e con le
modalita' previste nel presente articolo.
Articoli:
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[Allegato 1 ]