DECRETO 31 marzo 2008
Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero,
ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91.
(G.U. Serie Generale n. 97 del 24 aprile 2008)
Art. 2.
Funzioni del Centro nazionale trapianti
1. Il Centro nazionale trapianti costituisce punto di riferimento
per i trapianti all'estero, per la gestione delle attivita' di
collegamento con le organizzazioni nazionali estere e per il
monitoraggio degli assistiti iscritti in liste di attesa estere,
prima e dopo il trapianto all'estero.
2. Il Centro nazionale trapianti, sulla base dei risultati clinici
ottenuti, individua parametri di valutazione degli interventi
eseguiti all'estero.
Articoli:
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[Allegato 1 ]