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Ministero della Salute

DECRETO 31 marzo 2008

Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero, ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91. (G.U. Serie Generale n. 97 del 24 aprile 2008)

Art. 2. Funzioni del Centro nazionale trapianti 1. Il Centro nazionale trapianti costituisce punto di riferimento per i trapianti all'estero, per la gestione delle attivita' di collegamento con le organizzazioni nazionali estere e per il monitoraggio degli assistiti iscritti in liste di attesa estere, prima e dopo il trapianto all'estero. 2. Il Centro nazionale trapianti, sulla base dei risultati clinici ottenuti, individua parametri di valutazione degli interventi eseguiti all'estero.
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