DECRETO 6 luglio 2000
Rinvio della data a partire dalla quale sono vietate le
sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di
ingredienti di prodotti cosmetici, in attuazione della direttiva
della Commissione dell'Unione europea 2000/41/CE.
(G.U. Serie Generale n. 194 del 21 agosto 2000)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto
legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo
24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle
direttive della Comunita' eco-nomica europea sulla produzione e sulla
vendita di cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-bis, della predetta legge,
il quale stabilisce che e' vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti
o di combinazioni di ingredienti sperimentati su animali a partire
dal 1o gennaio 1998;
Visto l'art. 2, comma 5-ter, che prevede che il Ministero della
sanita', con proprio decreto, adegua il termine di cui al comma 5-bis
a quello eventualmente stabilito dalla Comunita' europea secondo
quanto previsto dalla direttiva 93/35/CEE, la quale subordina
l'esclusione delle sperimentazioni su animali alla condizione che sia
stato scientificamente dimostrato che i metodi sperimentali
alternativi offrono al consumatore un grado di protezione
equivalente;
Visto il decreto 26 gennaio 1998 che rinvia il termine previsto
dall'art. 2, comma 5-bis, della predetta legge dal 1o gennaio 1998 al
30 giugno 2000;
Considerato che e' necessario proseguire con il massimo impegno nel
lavoro mirante allo sviluppo, alla convalida ed all'accettazione dei
metodi alternativi alla sperimentazione animale;
Visto che, malgrado ogni ragionevole sforzo, non e' stato ancora
possibile dimostrare scientificamente che i metodi sperimentali
alternativi offrono al consumatore un grado di protezione
equivalente;
Considerato che ai sensi del decreto legislativo 116 del 27 gennaio
1992, emanato in attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia
di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri
fini scientifici, e' vietato effettuare test su animali per i quali
esistono metodi alternativi e che l'uso di questi metodi risulta
pertanto obbligatorio per tutti i prodotti, compresi i cosmetici;
Ritenuta la necessita' di modificare ulteriormente il termine
previsto dall'art. 2, comma 5-bis, della legge 11 ottobre 1986, n.
713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e
con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5-ter, della legge 11 ottobre 1986,
n. 713, come modificata dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
126, il termine previsto dal comma 5-bis dell'art. 2 della legge
predetta, gia' prorogato con decreto ministeriale 26 gennaio 1998, e'
ulteriormente rinviato al 30 giugno 2002, conformemente a quanto
stabilito dalla direttiva 2000/41/CE della commissione.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 luglio 2000
Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 88
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