DECRETO 7 maggio 2001
Definizione dei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza
immunitaria per i fini di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 231.
Modifica dell'art. 2 del decreto interministeriale 21 ottobre 1999.
(G.U. Serie Generale n. 244 del 19 ottobre 2001)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 12 luglio 1999, n. 231, recante "Disposizioni in
materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure
cautelari nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da
grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente
grave";
Visto, in particolare, l'art. 3, il quale prevede che con decreto
del Ministro della sanita' da adottare di concerto con il Ministro
della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave
deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e
medico legali per il loro accertamento;
Vista la circolare 29 aprile 1994, n. 9, riguardante la revisione
della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza
epidemiologica;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro della giustizia in data 21 ottobre 1999, recante la
definizione di caso di AIDS conclamata o di grave deficienza
immunitaria per i fini di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 231;
Ritenuta la necessita' di modificare le disposizioni emanate con il
suddetto decreto 21 ottobre 1999, al fine di innalzare da 100 a 200
linfociti TCD4+/mmc la soglia di rilevanza che, in presenza di un
numero di linfociti pari o inferiore ad essa, evidenzi una grave
deficienza immunitaria, al di sotto della quale aumenta notevolmente
il rischio di contrarre infezioni opportunistiche;
Sentito il favorevole parere al riguardo espresso dalla Commissione
nazionale per la lotta contro l'AIDS nella riunione del 27 febbraio
2001;
Decreta:
Art. 1.
Modificazioni all'art. 2 del decreto
interministeriale 21 ottobre 1999
1. L'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' di concerto con
il Ministro della giustizia del 21 ottobre 1999 citato nelle premesse
e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Grave deficienza immunitaria). - 1. La grave deficienza
immunitaria ricorre, ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio
1999, n. 231, quando, anche in assenza di identificazione e
segnalazione ai sensi della circolare di cui all'art. 1 del presente
decreto, la persona presenti anche uno solo dei seguenti parametri:
a) numero di linfociti TCD4+ pari o inferiore a 200/mmc, come
valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza
di 15 giorni l'uno dall'altro;
b) indice di Karnofsky pari o inferiore al valore di 50.".
Roma, 7 maggio 2001
Il Ministro della sanit?
Veronesi
Il Ministro della giustizia
Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 172
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