ORDINANZA 6 aprile 2010
Divieto di fabbricazione, di importazione, di immissione sul mercato,
di commercio e di uso dei prodotti denominati «n-Joy» e «Spice».
(10A04550)
(G.U. Serie Generale n. 87 del 15 aprile 2010)
IL MINISTRO
DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
«Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al
Ministro della sanita' (ora della salute) il potere di emanare
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu'
regioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e
urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che
interessino piu' ambiti territoriali regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, con cui e' stato approvato il testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza;
Tenuto conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche antidroga - ha segnalato, con note
prot. EWS8410, EWS9510, DPA1010P-2.64.4.5 e DPA1115P-2.64.4.5,
rispettivamente del 26 febbraio, 30 marzo, 31 marzo e 1° aprile 2010,
diversi casi di intossicazione acuta, documentati dal Sistema
nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, causati
dall'inalazione dei cannabinoidi sintetici JWH-018 e JWH-073,
contenuti, da soli o in associazione, in una miscela aromatica
presente in prodotti commerciali denominati n-Joy e Spice,
acquistabili su Internet e nei cosiddetti Smart shop, venduti come
profumatori di ambienti;
Considerato che esiste un grave rischio per la salute pubblica,
connesso all'uso improprio dei prodotti;
Ritenuta, pertanto, la necessita' e l'urgenza di adottare misure
cautelative a tutela della salute dei cittadini e dell'incolumita'
pubblica, data la gravita' degli effetti provocati dal consumo dei
citati prodotti e la facilita' con cui questi possono essere
acquistati via Internet o negli Smart shop;
Acquisite le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanita' che con
foglio prot. 14472 del 1° aprile 2010 ha, fra l'altro, rappresentato
che:
«Il JWH-018 [1-naftalenil (1-pentil-1H-indol-3-il) metanone] ed il
suo omologo JWH-073 [1-naftalenil(1-butil-1H-indol-3-il) metanone]
sono molecole di sintesi appartenenti alla famiglia degli
aminoalchilindoli. Vengono definiti cannabimimetici in quanto,
rispetto al THC (delta9-tetraidrocannabinolo), pur presentando una
struttura molecolare diversa, essi producono effetti simili e di
maggiore intensita' in virtu' dell'elevata affinita' per i recettori
CB1 e CB2. Data l'elevata potenza farmacologica in vitro, sono
sufficienti dosi relativamente basse per sviluppare gli effetti
ricercati nell'assunzione di cannabis...»;
«La letteratura scientifica descrive casi di intossicazione
pervenuti alla medicina d'urgenza evidenziando problemi a livello
cardiocircolatorio e del sistema nervoso; tachicardia, perdita di
coscienza e di memoria, agitazione psicomotoria, stato confusionale,
parestesia, attacchi di panico sono stati registrati. Diversi casi
sono descritti in rapporti prodotti dall'Osservatorio Europeo sulle
Droghe e le Tossicodipendenze (OEDT) di Lisbona e nelle Allerte
prodotte dal Sistema Nazionale Italiano di Allerta Precoce e Risposta
Rapida per le Droghe attivo presso il Dipartimento per le Politiche
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso del
JWH-018, potente agonista del recettore CB1 (a differenza del THC che
e' solo un agonista parziale), si puo' sviluppare piu' facilmente una
tolleranza. Conseguentemente, questa molecola presenta elevata
potenzialita' di indurre dipendenza come di recente documentato in
letteratura...»;
«JWH-018 e JWH-073 sono presenti (ma non in tutte le confezioni)
talvolta in concomitanza con altri cannabimimetici o altri principi
attivi, ed a concetrazioni variabili anche all'interno dello stesso
prodotto con il rischio concreto di overdose e complicanze
psichiatriche...»;
«il JWH-018 ed il JWH-073 sono nei fatti assimilabili a sostanze
psicoattive pericolose per la salute...»;
«anche in ragione del fatto che tali sostanze sono recentemente
state messe sotto controllo in diversi Paesi europei, si ritiene
opportuno considerare l'eventualita' di inserire il JWH-018 ed il
JWH-073 nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope,
Tabella I, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
309/90 e successive modifiche»;
Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilita' ed urgenza;
Ordina:
Art. 1
Nelle more dell'acquisizione di piu' completi elementi informativi
relativi alla pericolosita' per la salute pubblica delle sostanze
JWH-018 e JWH-073 e dell'espletamento della procedura prevista per il
loro eventuale inserimento nella tabella I dell'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e successive
modificazioni, e' vietata la fabbricazione, importazione,
l'immissione sul mercato, il commercio, anche attraverso la vendita
via Internet e l'uso dei prodotti denominati n-Joy e Spice, nelle
diverse presentazioni commerciali, contenenti le sostanze predette.
Art. 2
I prodotti di cui all'art. 1, gia' immessi sul mercato, devono
essere ritirati dal commercio entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
Art. 3
Le Autorita' sanitarie e di controllo e gli organi di polizia
giudiziaria e postale sono preposti alla vigilanza sulla esatta
osservanza del presente provvedimento.
Art. 4
La presente ordinanza ha validita' fino all'inserimento delle
sostanze JWH-018 ed il JWH-073 nella tabella I di cui all'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni o, comunque, fino al 31 ottobre 2010.
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il medesimo giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2010
Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 29