ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a
fronteggiare il rischio della diffusione del virus influenzale A
(H1N1). (Ordinanza n. 3798). (09A09582)
(G.U. Serie Generale n. 181 del 6 agosto 2009)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in
relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita',
derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti
all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275
del 28 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e politiche
sociali in data 21 maggio 2009, recante «Misure urgenti in materia di
profilassi e terapia dell'influenza A (H1N1);
Preso atto che, in seguito alla insorgenza di epidemie di influenza
da nuovo virus influenzale A (H1N1) in piu' aree del mondo,
l'Organizzazione mondiale della sanita' l'11 giugno 2009 ha portato
il livello di allerta pandemico dalla fase 5 alla fase 6, la piu'
elevata e mai dichiarata precedentemente, corrispondente a «pandemia
influenzale in atto»;
Ritenuto necessario mettere in atto misure idonee a mitigare
l'impatto derivante dalla diffusione in Italia della pandemia
influenzale da nuovo virus A (H1N1), tenuto conto delle indicazioni
provenienti dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' e del Piano
Pandemico Nazionale;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di contrastare la diffusione della pandemia influenzale
da nuovo virus A (H1N1) e di assicurare la tempestiva attuazione di
un piano strategico di vaccinazione della popolazione maggiormente
esposta agli effetti del predetto virus, il direttore generale della
prevenzione sanitaria del Dipartimento prevenzione e comunicazione
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e'
autorizzato a provvedere con i poteri di cui all'art. 1, comma 2
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del
28 marzo 2003 ed anche esercitando diritti di prelazione gia'
acquisiti presso produttori farmaceutici per contrastare altri tipi
di pandemie influenzali con produttori farmaceutici, ad acquisire in
termini di somma urgenza la fornitura di dosi di vaccino, farmaci
antivirali ed i dispositivi di protezione individuale necessari per
assicurare la vaccinazione delle categorie sensibili e comunque di
almeno il quaranta per cento della popolazione residente nel
territorio nazionale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
comma 1, si provvede, nel limite delle risorse sui capitoli di
bilancio allo scopo finalizzati della Direzione generale della
prevenzione sanitaria del Dipartimento prevenzione e comunicazione
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Art. 2.
1. Al fine di garantire un'efficace attuazione delle misure di
sorveglianza e controllo delle patologie infettive e diffusive per la
prevenzione dell'influenza umana da virus A (H1N1) ed il
potenziamento dell'attivita' di profilassi sul territorio nazionale,
e' autorizzata la proroga fino al 31 luglio 2010 e nel limite di 46
unita' dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale
tecnico-sanitario non dirigenziale di cui al decreto-legge 1° ottobre
2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, nell'ambito delle risorse stanziate dal medesimo
decreto-legge convertito.
Art. 3.
1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2005, sono aggiunte le seguenti
parole:
«decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche
ed integrazioni, art. 36;
legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 187;
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 74, comma 6;
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 7.».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2009
Il Presidente: Berlusconi