DECRETO 25 marzo 2009
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n.
713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della
direttiva della Commissione europea 2008/88/CE. (09A06457)
(G.U. Serie Generale n. 132 del 10 giugno 2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti
legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15
febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla
produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il
quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli
allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle
direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre
1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25
settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2
agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11
giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15
ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006; 9 maggio
2006, 15 novembre 2006, 5 aprile 2007, 21 novembre 2007, 23 gennaio
2008 e 2 aprile 2008 pubblicati rispettivamente nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel
supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del
27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58
del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255
del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997,
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999,
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno
1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23
ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2
gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del
23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265
del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006; nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007,
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008,
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008
e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 29 maggio
2008 con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati
alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della
Commissione della Comunita' europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE,
86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE,
91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE,
96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE,
2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE,
2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE,
2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE,
2007/17/CE, 2007/22/CE, 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE;
Considerate le direttive 2008/14/CE e 2008/42/CE in corso di
recepimento;
Vista la direttiva 2008/88/CE della Commissione, recante modifica
della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti
cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e
III della direttiva medesima;
Vista la rettifica relativa alla direttiva 2008/88/CE della
Commissione del 23 settembre 2008, riportata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 256 del 24 settembre 2008;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
180 del 2 agosto 2008, recante delega di attribuzioni del sig.
Ministro al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio;
Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita', con
nota n. 0065345 del 12 novembre 2008;
Decreta:
Art. 1.
1. Agli allegati II e III della legge 11 ottobre 1986, n. 713,
modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24
aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile
2006 sono apportate le modifiche riportate nell'Allegato A del
presente decreto.
Art. 2.
1. A decorrere dal 14 ottobre 2009 i prodotti cosmetici non
conformi alle disposizioni dell'art. 1 non possono essere immessi sul
mercato dai produttori della Comunita' e dagli importatori in essa
stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore
finale.
Art. 3.
1. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 25 marzo 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario di Stato
Fazio
p. Il Ministro dello sviluppo economico
Il Sottosegretario di Stato
Martinat
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 91
Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 38 a pag. 41 <----