DECRETO 31 marzo 2008
Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero,
ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91.
(G.U. Serie Generale n. 97 del 24 aprile 2008)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 3, quinto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595,
che prevede la determinazione, con apposito decreto del Ministro
della sanita', dei criteri di fruizione in forma indiretta di
prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione
all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per
prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente
o in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1989, n. 273, come
modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1993, che determina i
criteri per la fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta
presso Centri di altissima specializzazione all'estero, allorche' le
relative prestazioni di diagnosi, cura o riabilitazione non possano
essere erogate adeguatamente o tempestivamente dalle strutture
sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
Visti il Regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408, e successive
modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'art. 22,
paragrafo 1, lettera c), punto i) in cui e' previsto il trasferimento
per cure in uno Stato membro dell'Unione europea, e le analoghe
disposizioni previste dai vigenti accordi internazionali, che
disciplinano l'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime di
reciprocita';
Visti i decreti del Ministro della sanita' 20 gennaio 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1990, n. 27, e
30 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1991, n. 214, che identificano le classi di patologia e le
prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione
all'estero;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 giugno 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188, ove si
precisa che le voci di trapianto dei succitati decreti ministeriali
devono intendersi riferite ad organi prelevati da cadavere;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: «Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», con
particolare riguardo per il suo art. 20, in materia di trapianti
all'estero, il cui comma 1 prevede che le spese di iscrizione in
organizzazioni di trapianto estere e le spese di trapianto all'estero
sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al
trapianto di organi e solo se la persona e' stata iscritta nella
lista di attesa per un periodo di tempo superiore allo standard
definito con decreto del Ministro della sanita' per ciascuna
tipologia di trapianto, e secondo le modalita' definite con il
medesimo decreto;
Visto l'art. 20, comma 2 della stessa legge n. 91 del 1999, ove e'
previsto che le spese di trapianto sono a carico del Servizio
sanitario nazionale nei casi in cui il trapianto sia ritenuto urgente
secondo i criteri stabiliti dal Centro nazionale trapianti;
Visto l'art. 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che prevede
l'istituzione di un Centro regionale per i trapianti nell'ambito di
ogni singola regione o in associazione tra piu' regioni;
Considerato che il particolare settore dei trapianti di organo
implica il riconoscimento delle funzioni di Centro di riferimento, di
cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre
1989, ai Centri regionali trapianti, i quali, a loro volta, possono
utilizzare le competenze specialistiche presenti nel territorio al
fine di una tempestiva verifica dei presupposti per l'iscrizione e il
ricovero in centri esteri di altissima specializzazione in regime di
assistenza sanitaria diretta ed indiretta;
Visto l'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, che, in base alle indicazioni applicative di cui alla
Circolare del Ministero della sanita' n. 5 del 24 marzo 2000, estende
l'assistenza sanitaria all'estero ai cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia aventi titolo all'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale;
Visto l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano sul documento di Linee-guida
per il trapianto renale da donatore vivente e da cadavere, sancito
nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
regioni e province autonome del 31 gennaio 2002, con particolare
riguardo per il suo capitolo 3, ove e' definita la composizione e la
gestione delle liste di attesa;
Viste le indicazioni tecniche espresse dal Consiglio superiore di
sanita' - Sezione II nella seduta del 28 marzo 2001, riguardo alle
norme procedurali per la concessione temporanea dell'autorizzazione
all'attivita' di trapianto di fegato da vivente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 aprile 2002, recante approvazione delle «Linee-guida sui criteri
di priorita' per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e
terapeutiche e sui tempi di attesa»;
Visto l'accordo Stato-regioni dell'11 luglio 2002 sul «Documento di
indicazioni per l'attuazione del punto a) dell'accordo Stato-regioni
del 14 febbraio 2002» relativo a «Modalita' di accesso alle
prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle
liste di attesa»;
Vista la relazione approvata dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 3 febbraio 2005,
sull'individuazione della metodologia nazionale dei tempi di attesa,
elaborata dal «Tavolo di monitoraggio e verifica dei livelli
essenziali di assistenza sanitaria» ;
Vista l'intesa tra Stato, regioni e province autonome del 23 marzo
2005, laddove si prevedono, tra l'altro, adeguate iniziative, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire
l'esecuzione presso gli ospedali pubblici di accertamenti diagnostici
in modo continuativo nonche' di interventi di educazione e promozione
della salute in Italia;
Visto il documento programmatico «Un nuovo patto della Salute»,
siglato tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano in data 28 settembre 2006, che individua tra i criteri di
riconoscimento dei livelli essenziali di assistenza il principio
della qualita' delle cure e della loro appropriatezza rispetto alle
specifiche esigenze di volta in volta considerate e, tra le tematiche
di particolare rilevanza per il Servizio sanitario nazionale, quella
di sviluppare nuove iniziative volte a favorire la razionalizzazione
dei percorsi di diagnosi e cura;
Ravvisata l'esigenza, ai sensi del citato art. 20, comma 1, della
legge n. 91 del 1999, di definire anche le modalita' per l'erogazione
delle prestazioni sanitarie all'estero, preliminari e posteriori al
trapianto di organi, le cui spese ricadano sul Servizio sanitario
nazionale;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'elenco delle classi
di patologia e di prestazioni fruibili per tipologia di trapianto di
organi, alla luce dei nuovi orientamenti e delle esperienze in
materia sanitaria, che inducono a ritenere superflua una distinzione
fondata sulle patologie in base alle quali l'assistito e' iscritto
nelle liste di attesa per trapianto di rene, pancreas e cuore;
Ravvisata la necessita' di definire, ai sensi dell'art. 20, comma 1
della legge n. 91 del 1999, i tempi standard di iscrizione nelle
liste di attesa per trapianto di organo nel territorio nazionale
oltre i quali puo' essere effettuata l'iscrizione nelle liste di
attesa estere ed essere autorizzato l'eventuale ricovero all'estero a
spese del Servizio sanitario nazionale;
Considerata la proposta del Centro nazionale trapianti di delineare
i tempi standard di iscrizione nelle liste di attesa in Italia sulla
base dei tempi medi di attesa in tali liste in base alla tipologia di
trapianto di organo ;
Ravvisata l'opportunita' di definire anche le condizioni inerenti
al trapianto di organo da vivente all'estero, per consentire al
cittadino iscritto al Servizio sanitario nazionale di ricevere tali
cure all'estero nei casi in cui la prestazione non sia ottenibile in
Italia e sussistano elementi di idoneita' clinica debitamente
certificati;
Considerata l'esigenza di demandare al Centro nazionale trapianti
il compito di coordinamento e monitoraggio degli interventi prima e
dopo il trapianto all'estero e di valutazione della qualita' e degli
esiti degli interventi stessi;
Considerato che quanto previsto nell'art. 20 della legge 91 del
1999 non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa e non implica,
quindi, alcuna copertura finanziaria aggiuntiva, poiche' trovano
ordinaria applicazione le normative sopra richiamate in materia di
rimborso delle spese per cure all'estero;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dall'art. 20
della legge 1° aprile 1999, n. 91, riguardo all'emanazione del
decreto del Ministro della salute ivi previsto, per definire in base
a tipologia di trapianto i tempi standard di iscrizione nella lista
di attesa di cui all'art. 8, comma 6, lettera a), oltre i quali sono
ammessi l'iscrizione nelle liste di attesa estere ed il trapianto
all'estero a spese del Servizio sanitario nazionale;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 28 febbraio 2008, Rep. Atti n. 63/CSR;
Decreta:
Art. 1.
Modalita' per l'iscrizione in liste estere
1. Gli assistiti iscritti nelle liste di attesa per trapianto di
organo di cui all'art. 8, comma 6, lettera a) della legge 1° aprile
1999, n. 91 possono chiedere l'iscrizione nelle liste di attesa di
organizzazioni estere quando siano stati iscritti in uno o piu'
Centri regionali trapianti per un periodo complessivo continuativo
superiore a quello indicato nella tabella A allegata come parte
integrante al presente decreto.
2. Il Centro regionale trapianti della regione di residenza
dell'assistito, d'ora in poi denominato Centro regionale trapianti,
verificata la durata dell'iscrizione nelle liste d'attesa attraverso
il Sistema Informativo Trapianti (SIT), rilascia idonea
certificazione per la sua iscrizione nelle liste estere, con
indicazione della tipologia di trapianto di organo richiesta, e
provvede a darne comunicazione all'Azienda sanitaria locale di
residenza dell'assistito, per l'avvio, a seconda dei casi, della
procedura prevista dagli articoli 3 o 4.
3. Il Centro regionale trapianti, d'intesa con il Centro nazionale
trapianti e il Ministero della salute, concorda con il centro
trapianti estero prescelto dal paziente la documentazione relativa ad
indagini diagnostiche che l'assistito deve presentare ai fini
dell'iscrizione nelle liste estere e si adopera affinche' gli
accertamenti sanitari pre e post trapianto siano effettuati in
Italia.
4. Il Centro nazionale trapianti comunica al Centro regionale
trapianti, e quest'ultimo all'assistito, l'eventuale richiesta di
cancellazione dalla lista regionale formulata dall'organizzazione
estera d'iscrizione.
5. L'assistito non iscritto nelle liste nazionali, a causa di
particolari condizioni clinico-biologiche che non ne giustificano
l'iscrizione sulla base delle linee-guida nazionali, puo' chiedere al
Centro regionale trapianti il rilascio della certificazione prevista
al comma 2, previo parere tecnico del Centro nazionale trapianti.
Art. 2.
Funzioni del Centro nazionale trapianti
1. Il Centro nazionale trapianti costituisce punto di riferimento
per i trapianti all'estero, per la gestione delle attivita' di
collegamento con le organizzazioni nazionali estere e per il
monitoraggio degli assistiti iscritti in liste di attesa estere,
prima e dopo il trapianto all'estero.
2. Il Centro nazionale trapianti, sulla base dei risultati clinici
ottenuti, individua parametri di valutazione degli interventi
eseguiti all'estero.
Art. 3.
Assistenza in forma diretta
1. Nei casi in cui l'assistito richieda l'iscrizione in lista di
attesa per trapianto in uno dei Paesi dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo o della Svizzera o dei Paesi convenzionati,
l'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, in presenza
della certificazione di cui all'art. 1, comma 2, provvede entro 30
giorni al rilascio dell'autorizzazione tramite il formulario
comunitario previsto dai Regolamenti CEE 1408/71 e 574/72, e
successive modificazioni ed integrazioni, o analogo formulario
previsto dalle vigenti convenzioni internazionali di reciprocita',
valido per sei mesi e rinnovabile alla scadenza fino all'effettivo
utilizzo.
2. Il formulario di cui al comma 1 reca in ogni caso l'indicazione
del tipo di trapianto richiesto e del Centro estero prescelto ed e'
inviato al Ministero della salute nei casi in cui sia richiesta dallo
Stato estero ulteriore attestazione che certifichi l'impossibilita'
del trapianto in Italia.
3. Per la documentazione da presentare all'organizzazione estera ai
fini dell'iscrizione, si rinvia alle piu' dettagliate previsioni
dell'art. 1, comma 3.
4. Se l'assistito e' iscritto nella lista di attesa di un Centro
regionale trapianti diverso da quello della regione di residenza, la
certificazione prevista dall'art. 1, comma 2 consente comunque il
rilascio del modello di cui al comma 1 da parte della Azienda
sanitaria locale del luogo di residenza dell'assistito.
5. Entro trenta giorni dall'avvenuto trapianto, l'Azienda sanitaria
locale di residenza puo' rilasciare su richiesta dell'assistito un
nuovo formulario comunitario di cui al comma 1 o analogo per gli
Stati convenzionati, per il periodo presumibile dell'erogazione delle
prestazioni sanitarie all'estero. La stessa Azienda sanitaria locale
comunica l'avvenuto trapianto al Centro regionale trapianti che ha
rilasciato la certificazione, il quale e' tenuto, a sua volta, ad
informare il Centro nazionale trapianti .
6. L'Azienda sanitaria locale di residenza e' tenuta, inoltre, a
fornire alla regione i dati concernenti l'autorizzazione al
trasferimento all'estero per cure - iscrizione in lista - trapianto
d'organo - proseguimento cure - secondo le modalita' in uso comuni a
tutti i trasferimenti autorizzati per cure all'estero, per le
consuete finalita' di controllo amministrativo, funzionali ai compiti
di programmazione. La regione, a sua volta, e' tenuta a trasmettere
tali dati al Ministero della salute a fini statistici, secondo le
medesime modalita'.
7. Per il rimborso delle spese a carico dell'assistito, si rinvia
alle disposizioni desumibili dal decreto del Ministro della sanita'
3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre
1989, n. 273.
Art. 4.
Assistenza in forma indiretta
1. Nei casi in cui l'assistito richieda l'iscrizione in liste di
attesa al di fuori dei Paesi con i quali vigono accordi
internazionali in materia sanitaria, il Centro regionale trapianti,
qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2,
rilascia entro 30 giorni idonea autorizzazione all'iscrizione in
liste estere per un periodo di sei mesi, rinnovabile alla scadenza
fino all'effettivo reperimento dell'organo.
2. Se la richiesta dell'interessato e' rivolta ad organizzazioni
estere al di fuori del continente europeo, fermi restando i
presupposti indicati al comma 1, l'autorizzazione e' rilasciata dal
Centro regionale trapianti, previo parere tecnico del Centro
nazionale trapianti, solo quando sussistano determinati presupposti
sanitari che, in relazione alla particolarita' del caso, ne
giustificano l'iscrizione.
3. Il Centro regionale trapianti comunica all'Azienda sanitaria
locale di residenza dell'assistito l'avvenuto rilascio
dell'autorizzazione per l'iscrizione nelle liste dei Paesi di cui al
comma 1, al fine di consentire il successivo rimborso delle spese
sostenute secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro
della sanita' 3 novembre 1989. L'Azienda sanitaria locale comunica
l'avvenuto trapianto al Centro regionale trapianti che ha rilasciato
l'autorizzazione, il quale, a sua volta, informa il Centro nazionale
trapianti .
4. L'Azienda sanitaria locale di residenza e' tenuta a fornire alla
regione, e questa al Ministero della salute, i dati concernenti
l'autorizzazione concessa per le finalita' e secondo le modalita'
previste dall'art. 3, comma 6.
Art. 5.
Trapianto urgente e richieste di interventi urgenti post trapianto
1. La verifica dei presupposti necessari per il trapianto
all'estero e delle prestazioni sanitarie post-trapianto, richieste in
regime di urgenza, e' affidata al Centro regionale trapianti che
rilascia apposita certificazione, previo parere tecnico sul singolo
caso da parte del Centro nazionale trapianti.
2. In caso di complicanze nel decorso post-trapianto eseguito
all'estero, il Centro regionale trapianti attesta la necessita' di
controlli da eseguirsi presso la struttura estera che ha effettuato
il trapianto dandone comunicazione al Centro nazionale trapianti.
3. In caso di eventi imprevisti che richiedano il trapianto
immediato e di conseguenti prestazioni urgenti all'estero a favore
degli assistiti iscritti al Servizio sanitario nazionale,
l'attestazione dell'urgenza e' certificata a posteriori dal Centro
regionale trapianti dell'assistito che e' tenuto a darne
comunicazione al Centro nazionale trapianti.
4. Per il rimborso delle spese sostenute dall'assistito o per il
rilascio della modulistica per l'assistenza in forma diretta,
l'assistito presenta all'Azienda sanitaria locale di residenza la
certificazione dell'urgenza attestata dal Centro regionale trapianti.
Art. 6.
Proseguimento cure
1. A trapianto di organo eseguito in assistenza diretta o indiretta
secondo le procedure del presente decreto, la richiesta di ulteriori
prestazioni sanitarie nel Centro estero per controlli o terapie
connesse al trapianto, e' oggetto di una nuova autorizzazione
rilasciata dal Centro regionale trapianti. L'autorizzazione non puo'
essere negata per la visita di controllo annuale connessa al
trapianto.
2. In caso di rilascio dell'autorizzazione, il Centro regionale
trapianti e' tenuto a darne comunicazione all'Azienda sanitaria
locale di residenza dell'assistito, per consentire l'avvio delle
procedure nelle forme previste agli articoli 3 o 4 del presente
decreto. L'Azienda sanitaria locale di residenza e' tenuta a fornire
alla regione, e questa al Ministero della salute, i dati concernenti
questo tipo di autorizzazione per le finalita' e secondo le modalita'
previste dall'art. 3, comma 6.
3. In caso di complicanze post-trapianto all'estero, si applicano
le disposizioni dell'art. 5, comma 3.
4. Il Centro regionale trapianti, qualora ritenga che le
prestazioni sanitarie di cui al comma 1 possano essere effettuate in
Italia, in una struttura accreditata, pubblica o privata, indica
entro trenta giorni il luogo di cura adeguato al programma
terapeutico e verifica se i tempi di attesa sono compatibili con lo
stato di salute dell'assistito.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
proseguimento di cure collegate ai trapianti autorizzati gia'
effettuati e' oggetto di nuova autorizzazione, nelle forme e con le
modalita' previste nel presente articolo.
Art. 7.
Re-trapianto di organo
1. Coloro che hanno subito il trapianto d'organo all'estero e
necessitano di un ulteriore trapianto possono iscriversi nella lista
di attesa dell'organizzazione del Paese in cui sono stati
precedentemente sottoposti a trapianto di organo, senza preventiva
iscrizione nella lista in Italia.
2. L'assistito presenta la documentazione sanitaria del precedente
trapianto al Centro regionale trapianti, al fine di ottenere il
rilascio della certificazione prevista all'art. 1.
3. Il Centro regionale trapianti informa il Centro nazionale
trapianti dell'avvenuto rilascio della certificazione, fornendo
indicazione dell'organizzazione estera di cui al comma 1 e
provvedendo, nel contempo, a darne comunicazione all'Azienda
sanitaria locale di residenza dell'assistito, per l'avvio delle
procedure previste agli articoli 3 o 4. L'Azienda sanitaria locale di
residenza fornisce alla regione, e questa al Ministero della salute,
i dati concernenti questo tipo di autorizzazione, per le finalita' e
secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 6.
4. Per coloro che hanno subito un trapianto di organo in Italia o
in un Paese diverso da quello per il quale intendono formalizzare la
richiesta di iscrizione nelle liste, non e' necessaria la preventiva
iscrizione nella lista in Italia.
Art. 8.
Trapianto da donatore vivente
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di trapianto
da donatore vivente, qualora la prestazione non sia ottenibile in
Italia e sussistano elementi di idoneita' clinica debitamente
certificati dal Centro regionale trapianti, il trapianto all'estero
da donatore vivente puo' essere autorizzato a carico del Servizio
sanitario nazionale .
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il
Centro nazionale trapianti esprime un parere tecnico sul singolo caso
clinico, motivando le ragioni che rendono l'intervento non eseguibile
in Italia. Il Centro nazionale trapianti verifica, sulla base dei
dati resi disponibili dalle organizzazioni estere, il possesso da
parte della struttura prescelta dei prescritti requisiti di qualita',
sicurezza e trasparenza, a garanzia del donatore e del ricevente.
3. Il trapianto d'organo non eseguibile in Italia in ragione della
particolarita' della prestazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
decreto ministeriale 3 novembre 1989, puo' essere autorizzato dal
Centro regionale trapianti previo parere tecnico sul singolo caso
clinico da parte del Centro nazionale trapianti.
4. Il Centro nazionale trapianti, accertati i presupposti di cui ai
commi 1, 2 e 3, esprime il parere sul trapianto all'estero, dandone
comunicazione al Centro regionale trapianti . Quest'ultimo, sulla
base del parere del Centro nazionale trapianti, puo' autorizzare il
trasferimento all'estero, provvedendo a darne comunicazione
all'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, per l'avvio
delle procedure di cui agli articoli 3 o 4. Qualora la determinazione
del Centro regionale trapianti sia difforme da quella del Centro
nazionale trapianti, il Centro regionale trapianti e' tenuto a
fornire adeguata motivazione al Centro nazionale trapianti.
5. Il Centro nazionale trapianti predispone un registro donatori e
un registro riceventi per interventi effettuati all'estero, nei quali
sono riportati l'avvenuta autorizzazione di cui al comma 1 e l'esito
del prelievo e del trapianto secondo i parametri di cui all'art. 2,
comma 2.
6. Per il proseguimento di cure, trovano applicazione le
disposizioni di cui all'art. 6.
Art. 9.
Norme transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle
domande di iscrizione nelle liste estere pervenute alle aziende
sanitarie locali ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale
3 novembre 1989 e non ancora evase.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le voci dei decreti ministeriali del 24 gennaio 1990, del
30 agosto 1991, riferite ai trapianti d'organo e il decreto
ministeriale del 17 giugno 1992.
3. Per il proseguimento di cure collegate ai trapianti autorizzati
ed effettuati prima dell'emanazione del presente decreto, si rinvia
alle specifiche disposizioni dell'art. 6, comma 5.
4. Resta valida l'iscrizione nelle liste estere di trapianto
d'organo sulla base di autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata
in vigore del presente decreto.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della
sanita' 3 novembre 1989.
6. Restano salvi i programmi transfrontalieri stipulati dalle
regioni e dalle province autonome in materia sanitaria.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2008
Il Ministro: Turco
Tabella A
TEMPI MINIMI IN LISTA DI ATTESA IN ITALIA PRIMA DELLA RICHIESTA DI
ISCRIZIONE IN LISTE PER TRAPIANTO ALL'ESTERO
Trapianto di rene |
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Pazienti in lista per: |
---------------------------------------------------------------------
Insufficienza renale terminale |1 anno
---------------------------------------------------------------------
Trapianto di rene e pancreas |
---------------------------------------------------------------------
Pazienti in lista per: |
---------------------------------------------------------------------
Nefropatia diabetica |1 anno
---------------------------------------------------------------------
Trapianto di cuore |
---------------------------------------------------------------------
Pazienti in lista per: |
---------------------------------------------------------------------
Insufficienza cardiaca terminale refrattaria ad altra |
terapia |6 mesi
---------------------------------------------------------------------
Trapianto di fegato |
---------------------------------------------------------------------
Pazienti in lista per: |
---------------------------------------------------------------------
Insufficienza epatica terminale |6 mesi
---------------------------------------------------------------------
Neoplasie maligne |3 mesi
---------------------------------------------------------------------
Trapianto di polmone |3 mesi
Trapianto di intestino | 6 mesi
Trapianto pediatrico |
Pazienti in lista per: |
trapianto di rene | 6 mesi
trapianto di cuore | 6 mesi
trapianto di fegato | 6 mesi
trapianto di polmone | 3 mesi
trapianto multi viscerale | 6 mesi