DECRETO 22 gennaio 1999
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n.
713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle
direttive della Commissione dell'Unione europea 97/45/CE e 98/16/CE.
(G.U. Serie Generale n. 78 del 3 aprile 1999)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto
legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24
aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive
della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei
cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il
quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli
allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle
direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre
1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25
settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2
agosto 1995, 2 settembre 1996 e 24 luglio 1997 pubblicati
rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993,
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio
1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15
febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del
28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213
dell'11 settembre 1996 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 233 del 6 ottobre 1997, con i quali si e' provveduto ad aggiornare
gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione
delle direttive della Commissione della Comunita' economica europea
numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE,
89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92 /8/CEE, 92/86/ CEE, 93/47/CEE,
94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE e 97/1/CE;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;
Ritenuta la necessita' di modificare ulteriormente gli allegati
della legge citata in attuazione delle direttive 97/45/CE e 98/16/CE,
adottate dalla Commissione dell'Unione europea rispettivamente in
data 14 luglio 1997 e in data 5 marzo 1998;
Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' il 5
giugno 1998, con nota prot. 22133/TOC.12-Chf;
Visto il parere espresso in data 26 novembre 1998 dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota n. 4761;
Decreta:
Art. 1.
1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata
dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche
previste dagli articoli seguenti.
Art. 2.
1. Nell'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non
possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo
modificato con decreto ministeriale 24 luglio 1997, e' aggiunto il
seguente numero d'ordine:
423. Catrami di carbone grezzi e raffinati (8007-45-2).
2. Nello stesso allegato il seguente numero d'ordine:
"422. Tessuti e fluidi bovini, ovini e caprini provenienti dal
cervello, dal midollo spinale e dagli occhi e ingredienti derivati.",
e' sostituito dal seguente:
"422.:
a) il cranio, compreso cervello ed occhi, tonsille e midollo
spinale:
di bovini di eta' superiore a dodici mesi;
di ovini e caprini di eta' superiore a dodici mesi o ai quali e'
spuntato dalla gengiva un dente incisivo permanente;
e ingredienti derivati;
b) la milza di ovini e caprini e ingredienti derivati.
Tuttavia i derivati del sego possono essere usati purche' siano
stati impiegati i seguenti metodi che devono essere rigorosamente
certificati dal produttore:
transesterificazione o idrolisi ad almeno 200 C, 40 bar (40.000
hPa), per 20 minuti (glicerolo, acidi grassi e loro esteri);
saponificazione con NaOH 12 M (glicerolo e sapone) tramite processo
discontinuo a 95 C per 3 ore;
oppure;
tramite processo continuo a 140 C, 2 bar (2.000 hPa) per 8 minuti o
condizioni equivalenti.
3. Nel medesimo allegato, inoltre, e' soppresso il numero d'ordine
418 - cloruro di diisobutilfenossi etossietildimetilbenzilammonio
(cloruro di benzetonio) (121-54-0).
Art. 3.
1. Nell'allegato III, parte I, da ultimo modificato con decreto
ministeriale 24 luglio 1997, e' soppresso il numero d'ordine 49 -
carbon fossile e scisti bituminose: sostanze chimiche derivate dalla
loro distillazione frazionata.
Art. 4.
1. Nell'allegato V, sezione prima, parte prima, da ultimo
modificato con decreto ministeriale 24 luglio 1997, si aggiunge il
seguente numero d'ordine:
(a) (b) (c) (d) (e)
- - - - -
53 Cloruro di diisobutil-
fenossietossietildime-
tilbenzilammonio
(cloruro di benzetonio)
(121-54-0)
0,1% Unicamente nei prodotti
eliminati per risciacquo.
Art. 5.
1. Nell'allegato V, sezione seconda, parte prima, da ultimo
modificato con decreto ministeriale 24 luglio 1997, e' aggiunto il
seguente numero d'ordine:
(a) (b) (c) (d) (e)
- - - - -
12 4-metossicinnamato di
2-etilesile (5466-77-3) 10%
Art. 6.
1. Nell'allegato V, sezione seconda, parte seconda, da ultimo
modificato con decreto ministeriale 24 luglio 1997, e' soppresso il
numero d'ordine 13.
Art. 7.
1. I cosmetici non conformi alle disposizioni previste dall'art. 2,
comma 2, del presente decreto non possono essere immessi in commercio
da produttori o importatori dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Tale disposizione non si applica ai prodotti
fabbricati prima di tale data, per i quali resta comunque in vigore
quanto previsto dai decreti ministeriali 8 maggio 1996 e 24 luglio
1997.
2. I cosmetici non conformi alle disposizioni dell'art. 2, comma 1,
e degli articoli 4 e 5 del presente decreto non possono essere messi
in commercio da produttori e importatori a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti
ne' ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 1999.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbiica
italiana.
Roma, 22 gennaio 1999
Il Ministro della sanita'
Bindi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1999
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 56