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Ministero della Sanità

DECRETO 22 gennaio 1999

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione dell'Unione europea 97/45/CE e 98/16/CE. (G.U. Serie Generale n. 78 del 3 aprile 1999)

IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996 e 24 luglio 1997 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunita' economica europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92 /8/CEE, 92/86/ CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE e 97/1/CE; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996; Ritenuta la necessita' di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione delle direttive 97/45/CE e 98/16/CE, adottate dalla Commissione dell'Unione europea rispettivamente in data 14 luglio 1997 e in data 5 marzo 1998; Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' il 5 giugno 1998, con nota prot. 22133/TOC.12-Chf; Visto il parere espresso in data 26 novembre 1998 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota n. 4761; Decreta: Art. 1. 1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dagli articoli seguenti.

Art. 2. 1. Nell'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 luglio 1997, e' aggiunto il seguente numero d'ordine: 423. Catrami di carbone grezzi e raffinati (8007-45-2). 2. Nello stesso allegato il seguente numero d'ordine: "422. Tessuti e fluidi bovini, ovini e caprini provenienti dal cervello, dal midollo spinale e dagli occhi e ingredienti derivati.", e' sostituito dal seguente: "422.: a) il cranio, compreso cervello ed occhi, tonsille e midollo spinale: di bovini di eta' superiore a dodici mesi; di ovini e caprini di eta' superiore a dodici mesi o ai quali e' spuntato dalla gengiva un dente incisivo permanente; e ingredienti derivati; b) la milza di ovini e caprini e ingredienti derivati. Tuttavia i derivati del sego possono essere usati purche' siano stati impiegati i seguenti metodi che devono essere rigorosamente certificati dal produttore: transesterificazione o idrolisi ad almeno 200 C, 40 bar (40.000 hPa), per 20 minuti (glicerolo, acidi grassi e loro esteri); saponificazione con NaOH 12 M (glicerolo e sapone) tramite processo discontinuo a 95 C per 3 ore; oppure; tramite processo continuo a 140 C, 2 bar (2.000 hPa) per 8 minuti o condizioni equivalenti. 3. Nel medesimo allegato, inoltre, e' soppresso il numero d'ordine 418 - cloruro di diisobutilfenossi etossietildimetilbenzilammonio (cloruro di benzetonio) (121-54-0).

Art. 3. 1. Nell'allegato III, parte I, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 luglio 1997, e' soppresso il numero d'ordine 49 - carbon fossile e scisti bituminose: sostanze chimiche derivate dalla loro distillazione frazionata.

Art. 4. 1. Nell'allegato V, sezione prima, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 luglio 1997, si aggiunge il seguente numero d'ordine: (a) (b) (c) (d) (e) - - - - - 53 Cloruro di diisobutil- fenossietossietildime- tilbenzilammonio (cloruro di benzetonio) (121-54-0) 0,1% Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo.

Art. 5. 1. Nell'allegato V, sezione seconda, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 luglio 1997, e' aggiunto il seguente numero d'ordine: (a) (b) (c) (d) (e) - - - - - 12 4-metossicinnamato di 2-etilesile (5466-77-3) 10%

Art. 6. 1. Nell'allegato V, sezione seconda, parte seconda, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 luglio 1997, e' soppresso il numero d'ordine 13.

Art. 7. 1. I cosmetici non conformi alle disposizioni previste dall'art. 2, comma 2, del presente decreto non possono essere immessi in commercio da produttori o importatori dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale disposizione non si applica ai prodotti fabbricati prima di tale data, per i quali resta comunque in vigore quanto previsto dai decreti ministeriali 8 maggio 1996 e 24 luglio 1997. 2. I cosmetici non conformi alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, e degli articoli 4 e 5 del presente decreto non possono essere messi in commercio da produttori e importatori a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti ne' ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 1999. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbiica italiana. Roma, 22 gennaio 1999 Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1999 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 56